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Legge 18-7-2003, n. 180 (G.U. 21-7-2003, n. 167). — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.
Allegato — Modificazioni apportate in sede
di conversione al decreto-legge 21 maggio 2003, n.112
All'articolo 1:
nella rubrica, la parola: «Istituzione» è sostituita dalla
seguente: «Modifica» e dopo le parole: «dell'articolo 9 del» sono inserite le
seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «L'articolo 9 del» sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello
presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo
9 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato
dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto
alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1bis. — (Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36). — 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è
sostituito dal seguente:
«Art. 22. — 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente
presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della
giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è
nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti,
dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici
anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con
qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente
sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede
presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro
nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del
personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di
Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica
alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni
sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l
supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta
congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la
presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato
per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati
avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della
commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi
consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive
all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle
indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di
ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con
decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle
prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da
un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi
del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero
di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia
definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove
orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione
è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici
problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli
istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della
padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le
sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se
ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva
dell'Amministrazione in sede di contenzioso».
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6
dell'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dallalegge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione
e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 1ter. — (Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37). — 1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono
sostituite dalle seguenti: «alla sottocommissione istituita ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dallalegge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive»
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il
terzo comma è abrogato.
02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, la parola: «commissioni» è sostituita dalla seguente:
«sottocommissioni»;
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo
il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
«Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina,
mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi
di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo
raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di
domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire
l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero
dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova
scritta"».
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. — (Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37). — 1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
sono premessi i seguenti commi:
«Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente
della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata,
dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai
candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi
quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo
di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal
Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
II presidente della Corte di appello individuata ai sensi
dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata
la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste
contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle
sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste,
dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi
contenuti.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il
presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi
quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo
22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dallalegge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni,
le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni
di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di
appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale.
Il trasferimento e' effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti».
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. — (Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37). — 1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto
ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: «e diritto comunitario».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5bis. — (Norma di coordinamento). — 1. Salvo che sia
diversamente previsto dalpresente decreto e salvo i casi di abrogazione per
incompatibilità, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dallalegge 22 gennaio 1934, n. 36, e nelregio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende
alla sottocommissione esaminatrice».
L'articolo 6 è soppresso.
Prima dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6bis. — (Esame di abilitazione alla professione forense
presso la Corte di appello di Trento). — 1. Per l'esame di abilitazione alla
professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano
ferme le disposizioni previste dagli articoli 99e 100del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la
composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente
decreto.
Art. 6ter. — (Disposizioni finali). — 1. Le disposizioni previste
dagli articoli 1-bis,1-ter,2,3, 5bis e 6bis non si applicano alla prima
sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e
delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti
della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi
consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico
ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai
presidenti delle Corti di appello».
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo
1-bis è autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004.
1bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui
all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal
2004.
1ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408
euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
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