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D.M. 28-5-2003, n. 191 (G.U. 25-7-2003, n. 171). — Regolamento di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale
per l'esercizio della professione di avvocato.
1. Definizioni. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115;
b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del
titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale
al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della
professione.
2. Contenuto della prova attitudinale. — 1. La prova attitudinale prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno,
presso il Consiglio nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua
italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto
previsto dal comma 5.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel
decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate,
previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di
riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato
A al presente regolamento.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più
elaborati vertenti su non più di tre materie tra quelle indicate nel decreto di
riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a
scelta dell'interessato.
4. La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal
richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su
cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia
professionale.
5. Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito
a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento
italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale.
3. Commissione d'esame. — 1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una
commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da
cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata
tra professionisti iscritti all'albo degli avvocati con almeno otto anni di
anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi
e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o
ricercatori confermati presso un'università della Repubblica nelle materie su
cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della
giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente,
designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione
all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque
componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la
commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione
all'albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti
effettivi, subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono
svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore
anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le
valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a
maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della
commissione è a carico del Consiglio nazionale forense.
4. Vigilanza sugli esami. — 1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza
sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle
disposizioni contenute nelregio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e
successive integrazioni.
5. Svolgimento dell'esame. — 1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense
domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato sub B al
presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di
riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento
della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la
fissazione del calendario delle prove d'esame. Le prove scritte, ciascuna della
durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data
fissata per lo svolgimento dell'ultima prova scritta e quella delle prove orali
non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta
giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è
data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato
nella domanda, ed al Ministero della giustizia.
6. Valutazione della prova attitudinale. — 1. Per la valutazione di ciascuna prova
ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova
orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una
votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato l'esame da parte
dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio
complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due
componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia
certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A - (art. 2) - Elenco delle
materie
1. Diritto costituzionale.
2. Diritto civile.
3. Diritto commerciale.
4. Diritto del lavoro.
5. Diritto penale.
6. Diritto amministrativo.
7. Diritto processuale penale.
8. Diritto processuale civile.
9. Diritto internazionale privato.
10. Ordinamento e deontologia professionale.
Allegato B - (art. 5)
Il/la sottoscritto/a ...........................................
nato/a il ................... a ...............; cittadino/a .........
residente in ...................................................... in possesso
del titolo professionale di ........................... ; rilasciato da
...................................................; a compimento di un corso
di studi di.......................... anni, comprendente le materie sostenute
presso l'Università ............. con sede in.......................................................,iscritto
nell'albo professionale di .... dal ....ed in possesso del decreto ministeriale
di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data
.................
domanda
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di poter partecipare alla prova
attitudinale secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di riconoscimento
di cui sopra.
A tal fine tra le materie indicate nel decreto ministeriale di
riconoscimento - indica quale materia su cui svolgere la prova scritta: .... e
quali materie su cui svolgere la prova orale le seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)
allega:
copia di un documento di identità;
copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento. La
copia del decreto di riconoscimento può essere effettuata anche avvalendosi
delle modalità alternative all'autenticazione di copie previste dall'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Data ...............
Firma ..................
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