Esame di
Avvocato 2012
G. U n. 70 del 7 settembre 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 12 novembre 2012)
Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione
di
avvocato - sessione 2012
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito
con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto
22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di
attuazione
del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante
modificazioni
all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S.
13
settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da
corrispondersi
all'Erario per la partecipazione agli esami forensi,
come
da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 -
lettera
b); l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante
modifiche
alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami
per
la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n.
242,
recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale;
la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla
disciplina
degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R.
10
aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense
per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24
febbraio
1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei
procuratori
legali e a norme in materia di esercizio della
professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112,
convertito,
con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180,
recante
modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla
professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito,
con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante
modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle
professioni
regolamentate; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito,
con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante
disposizioni per la composizione della Commissione per
l'esame
di avvocato;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di
attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige
in
materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti
dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti
giudiziari e succ. mod., nonche' l'art. 25 D.Lgs. 9
settembre
1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in
Bolzano
della Corte di Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di
abilitazione
alla professione forense presso le sedi delle Corti di
Appello
di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce,
Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma,
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata
di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno
2012;
Decreta:
Art. 1
E' indetta per l'anno 2012 una sessione di esami per l'iscrizione
negli
albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di
Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno,
Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata
in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 2
1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati
dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni
in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni
in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze
di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito
proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il
diritto
penale ed il diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal
momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle
prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal
candidato,
tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile,
diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo,
diritto tributario, diritto processuale civile,
diritto
processuale penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico
e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei
diritti e doveri dell'avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle
ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
- 11 dicembre 2012: parere motivato in materia regolata dal
codice
civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);
- 12 dicembre 2012: parere motivato in materia regolata dal
codice
penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);
- 13 dicembre 2012: atto giudiziario in materia di diritto
privato
o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda
supra
art. 2, n. 2), lett. c).
Art. 4
1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su
carta da bollo, dovra' essere presentata, entro il 12 novembre
2012,
alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, D.P.R. 10
aprile
1990, n. 101.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al
precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale
accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie
scelte
tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).
4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti
soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica
dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente
autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della
laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del
combinato disposto dell'art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e
degli
artt. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito
dall'art.
1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del D.P.R. 10 aprile
1990,
n. 101, nonche' dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012,
n.
1, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27;
Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro
12,91
(dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata
direttamente
ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o
ad
una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo,
la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice
Ufficio»
si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al
domicilio
fiscale del candidato.
5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente
alla
certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del
termine
stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti
giorni (21 novembre 2012) precedenti a quello fissato per
l'inizio
delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b)
del
presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerarsi
osservato
solo se il certificato perverra' - e non sara' meramente
spedito
- alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di
consentire
alle commissioni il rispetto del termine previsto
dall'art.
17 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18,
comma
secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono
presentare,
in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del
presente
articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale
hanno
prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori
onorari,
per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunale,
nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate,
le
istruttorie e gli altri affari trattati.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua
tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi
degli
Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in
Bolzano
della Corte di Appello di Trento.
Art. 6
1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti
di
merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e
dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito,
nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno
90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno
due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo
per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio
non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda
l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche'
l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione
e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis
del
decreto-legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18
luglio
2003 n. 180 e all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.
5,
convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35.
Roma, 4 settembre 2012
Il Ministro: Severino
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