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Pareri Motivati di Diritto Civile


Pareri motivati di Diritto Penale

L’atto giudiziario di civile: hasta la simulazione siempre?

Un'ipotesi di svolgimento dell’atto di civile. Fu vera simulazione?

di Massimiliano di Pirro.

 

Distratto dai Babbi Natale sparsi in ogni angolo della città e dalle recite natalizie dei miei figli, quest’anno non ho seguito la prova scritta dell’esame di avvocato, pur avendo scritto, per la Simone, una nuova edizione del corso di preparazione per l’esame, con pareri e atti svolti.

Poi un amico, mi ha richiamato alla realtà, informandomi sulle prove scritte e dicendomi, con un mantra ripetuto su tutti i forum e i siti giuridici, che per l’atto di civile era uscita una traccia sulla simulazione del prezzo.

Me ne stavo convincendo anch’io, tra una fetta di pandoro e un torroncino.

Si tratta, però, di un equivoco, ingenerato da una traccia maliziosa (o forse, più semplicemente, scritta male) che parla espressamente di simulazione, senza però chiedere, nella parte finale, di soffermarsi su questo istituto ma, più in generale, sulle questioni sottese alla traccia.

 

La società Gamma, che il candidato doveva difendere, afferma che si tratti di simulazione, ma non è certo un’indicazione vincolante per la stesura del parere. Non basta, cioè, la semplice menzione di questo istituto per farne la chiave risolutrice della traccia. Del resto, di simulazione si può parlare in senso puramente descrittivo, come situazione difforme dalla realtà, senza necessariamente riferirsi all’istituto disciplinato dal codice civile.

Ma allora come andava risolta la traccia?

 

Per completezza espositiva occorreva, ovviamente, premettere alcuni riferimenti all’istituto della simulazione, assoluta e parziale, e soffermarsi sulla simulazione del prezzo, evidenziando la tesi prevalente della giurisprudenza che la inquadra nella simulazione parziale relativa.

Si poteva, inoltre, introdurre qualche elemento di critica a questa tesi, poiché la simulazione parziale è una figura controversa.

La giurisprudenza prevalente tratta la simulazione del prezzo come una comune simulazione relativa  (Cass. S.U. 7246/2007; 14655/2002).

In alcuni casi, però, la giurisprudenza afferma che l’accordo di nascondere una parte del prezzo non integra gli estremi della simulazione e non è sottoposto alla relativa disciplina né per quanto riguarda i requisiti di forma nelle vendite immobiliari (art. 1414, co. 2, c.c.) né sul piano della prova (artt. 14147 e 2722 c.c.). Pertanto, il prezzo effettivamente voluto può anche non risultare da un atto scritto e può essere provato con qualunque mezzo (tra le tante, Cass. 4366/1978, 5975/1987, 526/1988).

Questa tesi presenta forti elementi di criticità, poiché la simulazione del prezzo non può costituire una questione di ricerca della volontà effettiva delle parti al di là del testo letterale del contratto, come se si trattasse di interpretare la volontà dei contraenti, poiché la volontà è resa palese dal testo contrattuale; piuttosto, la simulazione del prezzo comporta l’esigenza di provare l’esistenza di un accordo segreto intercorso tra le parti e diretto a privare di effetti la clausola relativa al prezzo, sostituendola con una clausola contenente un prezzo diverso. Questo patto distinto è un accordo di simulazione, e riguardando il prezzo di una vendita immobiliare è valido soltanto se è redatto per iscritto, ossia se presenta i requisiti di forma richiesti dall’art. 1414, co. 2, c.c. per la clausola dissimulata.

Tuttavia, qualora tra le parti siano intercorsi due contratti successivi sullo stesso oggetto, il primo con un prezzo più elevato e il secondo, redatto per atto notarile, con un prezzo ridotto, si pone il problema di stabilire quale dei due contratti sia quello effettivamente voluto, e non si pone alcun problema di simulazione e la prova di quale sia il vero contratto può essere fornita anche per presunzioni.

Questo principio è stato affermato con chiarezza da Cass. 9697/2000: la limitazione in ordine al regime della prova della simulazione tra i contraenti (art. 1417 c.c.) opera soltanto se, vigendo tra le parti un solo contratto, uno dei contraenti deduca la dissimulazione di un contratto sotto la veste negoziale di quello apparentemente concluso, mentre tale limitazione non ricorre, e si è al di fuori del campo della simulazione, qualora, in presenza di due contratti stipulati sullo stesso oggetto - di nessuno dei quali si neghi la stipulazione e, quindi, entrambi effettivamente esistenti - si debba stabilire quale sia quello vero e reale (sul punto, v. anche Cass. 2260/1973).

Pertanto, in assenza di circostanze particolari (ad es., nel frattempo il valore del bene è radicalmente mutato, oppure è intervenuto l’accertamento di una sua minusvalenza), che non emergono dalla traccia, si potrà senz’altro presumere che la duplicazione del contratto abbia assolto una funzione soltanto fiscale.

La sfida ai “simulatori” è stata lanciata.

Lasciate pure commenti nel forum e critiche, ma anche offese e insulti, che tanto con mia moglie e con la mia caporedattrice Rossana Petrucci ci sono abituato.

 

Massimiliano Di Pirro

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