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L’atto giudiziario di civile: hasta la simulazione siempre?
Un'ipotesi di
svolgimento dell’atto di civile. Fu vera simulazione?
di
Massimiliano di Pirro.
Distratto dai Babbi Natale sparsi in ogni
angolo della città e dalle recite natalizie dei miei figli, quest’anno non ho
seguito la prova scritta dell’esame di avvocato, pur avendo scritto, per la
Simone, una nuova edizione del corso di preparazione per l’esame, con pareri e
atti svolti.
Poi un amico, mi ha richiamato alla realtà,
informandomi sulle prove scritte e dicendomi, con un mantra ripetuto su tutti i
forum e i siti giuridici, che per l’atto
di civile era uscita una traccia sulla simulazione del prezzo.
Me ne stavo convincendo anch’io, tra una
fetta di pandoro e un torroncino.
Si tratta, però, di un equivoco, ingenerato
da una traccia maliziosa (o forse, più semplicemente, scritta male) che parla
espressamente di simulazione, senza però chiedere, nella parte finale, di
soffermarsi su questo istituto ma, più in generale, sulle questioni sottese
alla traccia.
La società Gamma, che il candidato doveva
difendere, afferma che si tratti di simulazione, ma non è certo un’indicazione
vincolante per la stesura del parere. Non basta, cioè, la semplice menzione di
questo istituto per farne la chiave risolutrice della traccia. Del resto, di
simulazione si può parlare in senso puramente descrittivo, come situazione
difforme dalla realtà, senza necessariamente riferirsi all’istituto
disciplinato dal codice civile.
Ma allora come andava risolta la traccia?
Per completezza espositiva occorreva,
ovviamente, premettere alcuni riferimenti all’istituto della simulazione,
assoluta e parziale, e soffermarsi sulla simulazione del prezzo, evidenziando
la tesi prevalente della giurisprudenza che la inquadra nella simulazione
parziale relativa.
Si poteva, inoltre, introdurre qualche
elemento di critica a questa tesi, poiché la simulazione parziale è una figura controversa.
La giurisprudenza
prevalente tratta la simulazione del
prezzo come una comune simulazione relativa (Cass. S.U. 7246/2007; 14655/2002).
In alcuni casi, però, la giurisprudenza afferma
che l’accordo di nascondere una parte
del prezzo non integra gli estremi
della simulazione e non è sottoposto alla relativa disciplina né per quanto
riguarda i requisiti di forma nelle vendite immobiliari (art. 1414, co. 2,
c.c.) né sul piano della prova (artt. 14147 e 2722 c.c.). Pertanto, il prezzo effettivamente voluto può anche
non risultare da un atto scritto e può essere provato con qualunque mezzo
(tra le tante, Cass. 4366/1978, 5975/1987, 526/1988).
Questa tesi presenta forti elementi di
criticità, poiché la simulazione del prezzo non può costituire una questione di
ricerca della volontà effettiva delle parti al di là del testo letterale del
contratto, come se si trattasse di interpretare la volontà dei contraenti,
poiché la volontà è resa palese dal testo contrattuale; piuttosto, la
simulazione del prezzo comporta l’esigenza di provare l’esistenza di un accordo
segreto intercorso tra le parti e diretto a privare di effetti la clausola
relativa al prezzo, sostituendola con una clausola contenente un prezzo
diverso. Questo patto distinto è un
accordo di simulazione, e riguardando il prezzo di una vendita immobiliare
è valido soltanto se è redatto per iscritto, ossia se presenta i requisiti di
forma richiesti dall’art. 1414, co. 2, c.c. per la clausola dissimulata.
Tuttavia, qualora tra le parti siano
intercorsi due contratti successivi sullo stesso oggetto, il primo con un
prezzo più elevato e il secondo, redatto per atto notarile, con un prezzo
ridotto, si pone il problema di
stabilire quale dei due contratti sia quello effettivamente voluto, e non
si pone alcun problema di simulazione e la prova di quale sia il vero contratto
può essere fornita anche per presunzioni.
Questo principio è stato affermato con
chiarezza da Cass. 9697/2000: la limitazione in ordine al regime della prova
della simulazione tra i contraenti (art. 1417 c.c.) opera soltanto se, vigendo tra le parti un solo contratto, uno dei
contraenti deduca la dissimulazione di un contratto sotto la veste
negoziale di quello apparentemente concluso, mentre tale limitazione non
ricorre, e si è al di fuori del campo della simulazione, qualora, in presenza
di due contratti stipulati sullo stesso oggetto - di nessuno dei quali si neghi
la stipulazione e, quindi, entrambi effettivamente esistenti - si debba
stabilire quale sia quello vero e reale (sul punto, v. anche Cass. 2260/1973).
Pertanto, in assenza di circostanze
particolari (ad es., nel frattempo il valore del bene è radicalmente mutato,
oppure è intervenuto l’accertamento di una sua minusvalenza), che non emergono
dalla traccia, si potrà senz’altro presumere che la duplicazione del contratto
abbia assolto una funzione soltanto fiscale.
La sfida ai “simulatori” è stata lanciata.
Lasciate pure commenti nel forum e critiche,
ma anche offese e insulti, che tanto con mia moglie e con la mia caporedattrice
Rossana Petrucci ci sono abituato.
Massimiliano
Di Pirro
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