|
Esame di Avvocato 2009
G.U. N. 58 DEL 31 LUGLIO 2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 10 novembre 2009)
Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Sessione 2009 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato; il
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni
all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n.
261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la
partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b);
l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina
del patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore
legale; la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina
degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al
regolamento alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore
legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo
dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti
alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod.,
nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di
Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessita' di indire
una sessione di esami di abilitazione alla professione
forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte
di Appello di Trento per l'anno 2009;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta per l'anno 2009 una sessione di
esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti
di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze,
Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte
di Appello di Trento.
Art. 2.
1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed
orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono
svolte sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto
processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il
diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque
materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal
candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale,
diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza
dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
Art. 3.
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si
terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
15 dicembre 2009: parere motivato in materia regolata dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera
a);
16 dicembre 2009: parere motivato in materia regolata dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera
b);
17 dicembre 2009: atto giudiziario in materia di diritto
privato o di diritto penale o di diritto
amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lettera
c).
Art. 4.
1) La domanda di ammissione agli
esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovra'
essere presentata, entro il 10 novembre 2009, alla Corte di Appello indicata
dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990,
n. 101.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate
le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3
lettera a).
4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente
autorita' scolastica attestante l'avvenuto
conseguimento della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 10 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli articoli 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18
luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101;
Dovra' essere altresi'
allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91
(dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un
concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale,
utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo
si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello
dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui
all'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della
laurea in giurisprudenza.
6) I candidati hanno facolta' di
produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande, ma non oltre i venti giorni (25 novembre 2009) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il
certificato di cui al n. 4 lettera b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sara'
da considerarsi osservato solo se il certificato perverra' - e non sara' meramente spedito - alle Corti di Appello entro il
termine stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine
previsto dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art.
18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono
presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lettera b) del presente
articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato
servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8) Per coloro che abbiano ricoperto
la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i
giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze
pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
Art. 5.
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame
per l'iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la
Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di
Trento.
Art. 6.
1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone
di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della
prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i
candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio
complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a
180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7.
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap
nonche' l'eventuale necessita'
di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la
commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8.
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003,
n. 180.
Roma, 16 luglio 2009
Il Ministro : Alfano
|Torna indietro|
|