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Traccia n.2
Tizio, legale rappresentante della società gamma srl partecipava alla licitazione privata per l’appalto di lavori di costruzione per la nuova sede dell’istituto polivalente di beta e, come richiesta dal bando, aveva allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale aveva attestato che la società era iscritta all’albo nazione costruttori sin da data anteriore al 24.11.1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, in quanto detta iscrizione doveva preesistere alla gara stessa. Stante la convenienza della proposta della società gamma, l’aggiudicazione dell’appalto era avvenuta in suo favore e i conseguenti atti deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto, attestato dai pubblici ufficiali, redigenti sulla base dell’anzidetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà facente fede di quanto dichiarato, e limitandosi a prendere atto dell’attestazione del privato. Successivamente si accertava che la società gamma srl aveva affermato il falso perché in realtà l’iscrizione era stata conseguita solo il 14 12 1999. Tizio, preoccupato delle conseguenze penali del suo comportamento, decide di rivolgersi ad un legale.
Il candidato assunte le vesti di avvocato di tizio, rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.
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La massima di riferimento per la risoluzione del quesito n.2 di diritto penale è presente nel C3 - Codice Penale - Edizioni Simone, sub. art. 483 par.6 pagina 1335
Lo svolgimento del quesito era presente nel volume:
- 54/20 - Utimi Pareri di Diritto Civile - Utimi Pareri di Diritto Penale - Utimi Atti Giudiziari di Diritto Civile, Penale e Amministrativo - Ed. 2008 - Edizioni Simone
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