ESAME DI AVVOCATO 2007
Atto giudiziario di
diritto civile
In data 15.01.1983,
Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante Caio un
terreno sito in Roma alla via Mareluna
distinto in catasto al foglio x, particella Y.
Con atto pubblico del 15.06.1986, Tizio dona il fondo di cui sopra
all’associazione culturale Beta della quale è membro membro da svariati anni.
Caio appresa tale notizia del mese del luglio dello
stesso anno 1986, recinta con paletti di ferro e cancello il fondo fin li
condotto quale comodatario e lo occupa mediante la costruzione di immobile che
adibisce a propria residenza principale.
In data 15.11.2007, l’associazione culturale Beta notifica a Caio atto di
citazione innanzia al Tribunale di Roma con il quale,
dopo aver premesso:
- di essere proprietario del fondo sito in Roma alla
via Mareluna identificato al foglio x, particella y
del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del 15.06.1986,
reso da notaio Z.
- che, il contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data
15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai
scaduto.
- che, a partire dal gennaio del 1988, Caio occupa senza titolo il fondo di
proprietà dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso;
chiedeva l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale
condanna al ripristino dello stato dei
luoghi, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento del bene.
Caio, ritenendo di aver ormai usucapito, si rivolge al proprio legale di fiducia
conferendogli mandato alle liti
per resistere in giudizio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario
più opportuno.
Atto giudiziario di
diritto penale
Con ordinanza del
28.10.2003, il Tribunale di Roma respingeva l’istanza
di riabilitazione presentata da Tizio in relazione a due decreti penali di
condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in rilievo che,
essendo il predetto stato successivamente denunziato nel 1998 e nel 2000, per
ulteriori violazioni delle citate norme, non poteva considerarsi realizzata la
condizione stabilita dall’art. 179 c.1 c.p., secondo il quale il condannato deve aver dato prove
effettive e costanti di buona condotta.
Presa conoscenza della pronunzia di rigetto, Tizio si rivolge immediatamente ad
un legale esponendo che i procedimenti a seguito delle
denunce subite si erano risolti con l’archiviazione e che l’adito tribunale di
sorveglianza non aveva tenuto conto delle favorevoli informative circa la
condotta assunta successivamente ai decreti di condanna.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio,
proponga gravame avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza.
Atto giudiziario di
diritto amministrativo
In data 01.12.2002
il comune di Gamma rilasciava in favore della società Beta permesso di
costruire n. 40 per la realizzazione di due complessi
unifamiliari.
In data 20.01.2003 la società Beta provvedeva a
comunicare l'avvio dei lavori.
In data 01.2.2005 il signor Sempronio - proprietario confinante - depositava
presso i competenti uffici del comune di Gamma istanza
di riesame del permesso di costruire n. 40 del 2002, denunciando una presunta
difformità edilizia relativa all'unità immobiliare sita sul lato ovest.
Ricevuta l'istanza di riesame, il comune di Gamma
comunicava alla società l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato
all'accertamento di quanto esposto dal signor Sempronio, invitando la società
Beta a consentire l'accesso al sito di proprietà agli operatori tecnici
comunali per lo svolgimento, in contraddittorio tra gli interessati, delle
opportune indagini istruttorie.
Con nota n. 36 del 31.03.2005, comunicata a tutte le parti del procedimento, il
comune di Gamma, esaminate le risultanze delle
indagini istruttorie, confermava la piena corrispondenza dei lavori eseguiti
alle prescrizioni di cui al titolo edilizio e, per l'effetto, ne autorizzava la
ripresa.
Sennonchè, in data 15.03.2006, il signor Sempronio
reiterava l'istanza di riesame del permesso di
costruire, sollevando identiche censure, questa volta supportate da una perizia
di parte. Recepita la nuova richiesta di riesame, il
comune di Gamma con nota n. 55 del 10.04.2006, comunicava alla società Beta
l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento d'ufficio
parziale del permesso di costruire n. 40 del 2002, ordinando nuovamente la
sospensione cautelativa dei lavori. Contestualmente invitava la società
interessata al deposito di osservazioni difensive
suffragate da una relazione tecnica di parte. Ricevuta la predetta comunicazione la società Beta inoltrava al responsabile del
procedimento quanto richiesto, evidenziando che:
1. l'istanza di riesame era inammissibile in quanto
meramente ripetitiva di censure già ritenute infondate dalla stessa
amministrazione l'anno precedente;
2. che i lavori assentiti erano ormai completati;
3. che il titolo edilizio era stato rilasciato molto
tempo addietro.
Si allegava inoltre la perizia tecnica richiesta attestante la piena
corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del titolo edilizio.
Concluso il procedimento, con determina dirigenziale prot. n. 100 del 10.5.2006, il
comune di Gamma disponeva il parziale annullamento del permesso di costruire n.
40/2002, limitatamente all'unità immobiliare sita in angolo ovest, ritenendo
fondata la denuncia del signor Sempronio, così come comprovata dalla perizia
allegata all'istanza di riesame. Nel corredo motivazionale del provvedimento di annullamento nessuna ragione di interesse pubblico
diversa dal mero ripristino della legalità violata veniva evidenziata, nè, tantomeno, si dava prova di
un offettivo riscontro delle deduzioni presentate
dalla società Beta in sede procedimentale.
Il candidato, assunte le vesti di legale dlla società
Beta, rediga l'atto giudiziario ritenuto più idoneo a salvaguardarne gli
interessi evidenziando i diversi profili di illegittimità
del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione.
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