Individuazione del foro
competente per le controversie in materia di trasporto aereo.
Il problema dei biglietti on-line
di Giuseppe Alessio D'Onofrio
Le
richieste risarcitorie che hanno titolo in un
contratto di trasporto aereo presuppongono, quale
preliminare profilo di problematicità, la corretta individuazione del foro
competente innanzi al quale attivare un contenzioso giudiziario.
La
problematica, di rilievo pratico, riveste peculiare importanza soprattutto in
ragione dei variegati interventi giurisprudenziali che si sono nel tempo succeduti per interpretare il generico dettato
normativo.
In
conseguenza della pratica ormai diffusa di acquisto di
biglietti aerei tramite siti on line, tale problematica si presenta,
inoltre, di difficile soluzione pratica.
L’individuazione
del foro competente innanzi al quale attivare una controversia giudiziale nei
confronti di un vettore aereo è da operarsi alla stregua del dettato normativo
di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal del
1999.
La
norma dispone che “… (1) L'azione per il risarcimento del danno è promossa,
a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al
tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività
o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto
a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di
destinazione. (2) In caso di danno derivante dalla
morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere
promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel
territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero
ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il
vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili
che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo
commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto
aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di
un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale…. (4) Si applicano le norme procedurali del tribunale adito
…”.
La
norma pattizia individua quattro fori alternativi
innanzi al quale il passeggero ha facoltà di attivare una controversia nei
confronti del vettore. In caso di lesioni o morte del passeggero la norma
individua, poi, il cosiddetto quinto foro ovvero quello della residenza del
passeggero al momento del sinistro.
Preliminare,
e per questo essenziale, questione rispetto alla
corretta individuazione del foro come determinato dal suesposto criterio
normativo è la corretta interpretazione della norma internazionale rispetto ai
criteri processuali interni.
Sul
punto è bene precisare che se da un lato non può fondatamente obiettarsi che
sussista un rapporto di specialità tra la norma pattizia
e quella processuale interna soprattutto in ragione della inequivoca intenzione del legislatore internazionale di
dettare regole uniformi per disciplinare determinate materie attraverso regole
di non controverso significato, è, parimenti, vero che il rapporto di
specialità deve essere contenuto entro limiti ben precisi al fine di non
correre il rischio di svuotare le norme processuali interne.
Il
primo problema che la norma pattizia pone è, infatti,
quello relativo alla esatta individuazione dell’ambito
di applicazione della norma medesima in ragione, soprattutto, delle differenze
terminologiche esistenti tra gli stati firmatari della Convenzione.1
Proprio in
conseguenza dell’oscuro dettato normativo, non è, infatti, remoto il caso in
cui una compagnia aerea convenuta in giudizio eccepisca,
preliminarmente, il difetto di competenza in ragione del profilo che ’art. 33
della Convezione di Montreal stabilirebbe la competenza funzionale del
tribunale e non quella del (adito) giudice di pace.
Sul punto è
essenziale, preliminarmente, richiamare un chiarificatore intervento della
Suprema Corte che con la sentenza n. 15028 del 2005 ha statuito che
“… in materia di giurisdizione sulle controversie relative
al trasporto aereo internazionale la normativa internazionale uniforme
richiama i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e
non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello
stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio …”.
La Suprema
Corte ha, quindi, chiarito che il criterio di cui all’art.
33 della Convenzione di Montreal individua, in maniera
tra loro concorrente, collegamenti finalizzati alla determinazione
dell’autorità giurisdizionale competente a decidere sulla controversia.
Il criterio
attiene, in definitiva, alla sola determinazione della giurisdizione e non già
della competenza che, al contrario, rimane regolata dalle norme processuali
interne.
La
giurisprudenza di merito è, sul punto, pressoché concorde.2
Anche la dottrina è, sul punto, conforme ai principi ermeneutici giurisprudenziali3.
Ciò premesso,
il profilo di problematicità che trae origine dalla lettura della norma nella
sua originale formulazione è quello relativo al
termine “tribunal” usato nella versione in lingua inglese.
Dottrina4 e giurisprudenza5 sono concordi nel ritenere
che il termie tribunale non determini né individui una
competenza funzionale poiché il termine suddetto deve essere interpretato con
Ufficio Giudiziario e non come uno specifico ed inequivoco
riferimento al peculiare ufficio giudiziario presente nel nostro ordinamento.
“Tale norma si riferisce infatti a qualsiasi organo
giurisdizionale che eserciti la funzione di sua competenza in base alle normali
regole processuali del proprio stato di appartenenza”6.
Chiariti,
quindi, i due rammentati profili preliminari, i problemi di maggiore rilevanza nella individuazione del foro competente (e, quindi, della
giurisdizione innanzi al quale incardinare una controversia giudiziale) sono
stati generati dalla interpretazione dell’inciso normativo che fa testuale
riferimento al “…domicilio del vettore o della sede principale della sua
attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a
stipulare il contratto …”.
La norma pone
particolari problemi in riferimento all’ipotesi, assai
diffusa ai giorni d’oggi, in cui il contratto di trasporto venga concluso
attraverso vendita on-line di biglietti e contestuale pagamento con
carta di credito.
Se la
normativa individua quale preciso criterio per la determinazione dell’autorità giudicante il luogo in cui l’impresa abbia stipulato il
contratto, in questo caso è assai difficoltoso poter individuare con esattezza
il server del sito internet del vettore e, quindi, dell’impresa che ha
stipulato il contratto.
La soluzione
da adottarsi in questo caso è quella di ritenere, in ossequio ai principi civilistici vigenti nel nostro ordinamento, concluso il
contratto nel luogo in cui il passeggero riceve conferma dell’avvenuto acquisto
del biglietto.
In definitiva
il luogo di residenza del consumatore: una soluzione, questa, che si avvicina
al quinto foro individuato dall’art. 33 della Convenzione di Montreal in riferimento alle controversie relative a danni da morte o
lesione dei passeggeri e che fuga ogni rischio di dover incardinare all’estero
una controversia nei confronti di vettori stranieri.
|