Esame di avvocato 2010
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Pareri Motivati di Diritto Civile
Edizione 2009


Pareri motivati di Diritto Penale
Edizione 2009


L’ avvocato che non deposita il ricorso nei termini deve risarcire il cliente
Cass. sez. civ. sentenza n. 920/2010

La Cassazione ha chiarito che l’avvocato che non deposita in tempo il ricorso per il cliente dovrà pagare il risarcimento del danno e corrispondere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria che l’assistito avrebbe potuto ottenere giudizialmente. L’art. 1223 c.c. stabilisce che: "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta" e quindi il risarcimento deve essere idoneo a reintegrare quella perdita patrimoniale che non si sarebbe verificata se il professionista avesse tempestivamente depositato il ricorso.