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Pareri Motivati di Diritto Civile Edizione 2009

Pareri motivati di Diritto Penale Edizione 2009
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L’ avvocato che non deposita il ricorso nei termini deve risarcire il cliente
Cass. sez. civ. sentenza n. 920/2010
La Cassazione ha chiarito che l’avvocato che non deposita in tempo il ricorso per il cliente dovrà pagare il risarcimento del danno e corrispondere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria che l’assistito avrebbe potuto ottenere giudizialmente. L’art. 1223 c.c. stabilisce che: "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta" e quindi il risarcimento deve essere idoneo a reintegrare quella perdita patrimoniale che non si sarebbe verificata se il professionista avesse tempestivamente depositato il ricorso.
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