Vanno risarciti i danni per il mancato matrimonio
Cass. sez. civ. sentenza n. 9052/2010
La Corte di Cassazione ha stabilito che "lo scioglimento di una promessa di matrimonio" è una ''espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio con la conseguenza che il recesso, anche senza giustificato motivo, non potrà mai considerarsi condotta antigiuridica”.. Tuttavia rompere il matrimonio senza giusto motivo comporta che: ''la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte”.