Nel contratto di agenzia si può violare sporadicamente il diritto di esclusiva
Cass. sez. civ. sentenza n. 8948/09
La Suprema Corte ha stabilito che nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato. La Corte precisa che non sono idonee a concretare giusta causa di recesso la violazione da parte del preponente del diritto di esclusiva avvenuta in modo sporadico e di scarsa incidenza sull’economia complessiva del rapporto.