Il termine per impugnare il licenziamento si interrompe con l’invio della raccomandata
Cass. Sezioni Unite sentenza n. 8830/2010
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che ai fini decandenziali, è l’invio della raccomandata da parte del lavoratore e non la ricezione da parte del datore, ad impedire il decorso del termine di decadenza del diritto di impugnare il licenziamento. Infatti l’effetto impeditivo della decadenza si verifica nel momento in cui si da impulso al procedimento di comunicazione mediante il servizio postale, non a quello di ricevimento della raccomandata da parte del destinatario.