La banca non sempre risponde per l’emissione degli assegni falsi
Cass. Sez. civ. sentenza n. 8127/2010
La Suprema Corte ha ribadito come la banca trattaria, nel confrontare la corrispondenza delle firme di traenza con quelle depositate dal correntista, deve utilizzare la diligenza media. E’ è necessario che la difformità risulti ictu oculi, senza che sia necessario l’utilizzo di particolari strumenti attrezzature meccaniche o chimiche, idonee a rilevare la falsificazione o la loro alterazione, né sarebbe possibile richiedere ai dipendenti della banca una particolare competenza grafologica.