Nell’interrogatorio formale le risposte reticenti sono prova dei fatti
Cass. Sez. Civ. Sentenza n. 7783
Se durante l’interrogatorio formale l’interrogato risponde con frasi come «non ricordo», «non so», è come se si fosse rifiutato di rispondere e pertanto i fatti sui quali la persona è stata sentita devono essere considerati dal giudice come pienamente provati. In tal caso vale quanto dispone l’articolo 232 C. p. c. perché le risposte reticenti o evasive sono equiparabili al rifiuto di rispondere senza giustificato motivo alle domande dell’autorità giudiziaria.