Esame di avvocato 2010
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Pareri Motivati di Diritto Civile
Edizione 2010


Pareri motivati di Diritto Penale
Edizione 2010


Nell’interrogatorio formale le risposte reticenti sono prova dei fatti
Cass. Sez. Civ. Sentenza n. 7783

Se durante l’interrogatorio formale l’interrogato risponde con frasi come «non ricordo», «non so», è come se si fosse rifiutato di rispondere e pertanto i fatti sui quali la persona è stata sentita devono essere considerati dal giudice come pienamente provati. In tal caso vale quanto dispone l’articolo 232 C. p. c. perché le risposte reticenti o evasive sono equiparabili al rifiuto di rispondere senza giustificato motivo alle domande dell’autorità giudiziaria.