Ha diritto al risarcimento del danno per mobbing il lavoratore ridicolizzato dal datore di lavoro
Cass. Sez. civ. sentenza n. 7382/2010
La Corte di Cassazione, riconoscendo il risarcimento del danno da mobbing al lavoratore ridicolizzato in azienda dal capo davanti ai colleghi ha precisato che:"per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o dei dirigenti, protratta nel tempo e consistente in reitera comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo". Quindi, "ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti : a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psicofisica dei lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”.