Esame di avvocato 2009
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Pareri Motivati di Diritto Civile
Edizione 2009


Pareri motivati di Diritto Penale
Edizione 2009


Nessun risarcimento per il ritardo della prestazione medica
Cass. Sez. lavoro sentenza n. 6436/08

La Cassazione ha stabilito che in sede di indennizzo per danni derivanti da emotrasfusioni (Legge 210/92) non può essere riconosciuta lecita la richiesta di un risarcimento per il ritardo nella corresponsione della prestazione, ulteriore rispetto a quello già attribuito a titolo di rivalutazione dell'indennizzo e degli interessi. Infatti: "il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero)" e che "nel caso di specie, il beneficio in questione riguarda peraltro una prestazione di natura assistenziale, posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, e che non ha quindi natura risarcitoria, nè può essere qualificata, per la sua funzione, come strumento direttamente rivolto alla garanzia del diritto alla salute".