Il paziente non può essere risarcito se non dimostra che non avrebbe accettato l'intervento se informato
Cass. sez. civ. sentenza n. 2847/2010
La Cassazione ha di recente affermato che nel caso in cui il medico abbia omesso di informare il paziente sui rischi e sulle caratteristiche di un determinato intervento, l'eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente, per danni consistiti nel peggioramento delle sue condizioni di salute, è accoglibile solo nel caso in cui quest'ultimo dimostri che, se fosse stato informato su tali rischi, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso. Per la Cassazione, infatti: "per addossare al medico le conseguenze negative dell'intervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe occorso addivenire alla conclusione che la paziente non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata adeguatamente informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso dì causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la salute)".