Se muore l’avvocato il termine breve per l'impugnazione scatta dalla notifica della sentenza alla parte
Cass. Sez. Unite sentenza n. 2714/2010
La Cassazione ha stabilito che se l’avvocato muore dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma prima di quella di discussione della causa, il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla parte rimasta priva del patrocinio legale. La legge 69/2009 ha, peraltro, introdotto il nuovo comma terzo dell'articolo 153 Cpc che contiene una norma che consente alla parte che sia incorsa in una decadenza processuale, per l'inutile decorso di un termine perentorio ad essa non imputabile, di essere rimessa in termini in qualsiasi stato e grado del giudizio.