Il comportamento imprudente del lavoratore fa cadere il diritto al risarcimento dell'infortunato
Cass. sez. civ. sentenza n. 25/2010
Non c’è alcun risarcimento per i danni subiti dal lavoratore in caso di infortunio dipeso da un suo comportamento avventato e imprevedibile, nell'avvicinarsi a macchinari pericolosi. Secondo la Cassazione, infatti,: "con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la sua causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso”.