Nel lavoro saltuario c’è sempre l’obbligo contributivo
Cass. sez. lavoro sentenza n. 22650/2010
La Cassazione precisando che si parla di lavoro saltuario quando il lavoro è stato svolto in un periodo intermedio prima e dopo del quale la prestazione di lavoro è continuativa; che è di contenuto generico, che il datore di lavoro non ha fornito la prova che la prestazione lavorativa, intermedia e generica, sia stata effettivamente saltuaria. In tal caso anche il lavoro saltuario è assoggettato alla stessa contribuzione previdenziale del lavoro continuativo.