Per gli infortuni sul lavoro esistono limiti assicurativi
Cass. III sez. civ. sentenza n. 22608/09
Gli Ermellini hanno affermato il principio che “la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le indennità previste dal citato D.P.R. 1124/1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato e non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico. Gli stessi principi erano stati in precedenza affermati dalla Corte Costituzionale (…) e quindi soltanto con la novella legislativa introdotta con D. Lg.vo 23 febbraio 2000 n. 38 la copertura assicurativa obbligatoria fu estesa anche al cosiddetto danno biologico, che sino a quel momento era stato escluso”.