Per aversi usucapione non basta aver pagato le rate del mutuo
Cass. II sez. civ. sentenza n. 225/2010
La Cassazione ha stabilito che in costanza di matrimonio, il coniuge che voglia far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della metà della casa coniugale di fatto intestata all'altro coniuge, deve dimostrare di aver compiuto atti tali da aver trasformato la "detenzione comune" in un vero e proprio compossesso e, per questo, non è sufficiente dimostrare di aver pagato una parte del mutuo.