Sul risarcimento per i diritti lesi da un programma televisivo decide il giudice del luogo in cui risiede il danneggiato
Cass. Sezione Unite Civili sentenza n. 21661/2009
Le Sezioni Civili Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che: “l’individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di tempo e di risorse economiche”. “Nell'ordinamento (nel quale accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) appare essere contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto autorizza l'interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione”.