La lavoratrice può sostituire l'indennità di disoccupazione con indennità di maternità
Cass. sez. lavoro sentenza n. 21121/09
La Cassazione ha previsto che la lavoratrice, richiamando il comma 4, art. 24 del Dgls n. 151/2001 secondo cui qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.