L’insegnate ed il preside sono responsabili se l’alunno all’uscita di scuola si fa male
Cass. sez. pen. sentenza n. 17574/2010
La Cassazione ha affermato che nel caso in cui gli alunni rimangano vittime di un incidente nel momento in cui escono da scuola, ad essere responsabili sono gli insegnati, in quanto “l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dell’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sua espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso”.