Se si presenta in ritardo la lista testi non si è ammessi alla prova contraria
Cass. Sez. pen. Sentenza n. 17222/2010
La Cassazione ha stabilito che si può essere ammessi alla chiamata in giudizio di testi a prova contraria se non si è depositato tempestivamente la rispettiva lista in cancelleria. La Suprema corte ha sottolineato che in tale ipotesi è fatta salva «la possibilità del giudice di procedere d’ufficio all’ammissione di testimoni (periti o consulenti tecnici) nell’esercizio del potere attribuitogli dall’articolo 507 Cpp nei limiti in cui ne ritenga l’assunzione assolutamente necessaria».