Esame di avvocato 2009
  Normativa sull'esame
La prova scritta
La prova orale
Pareri e atti già assegnati
Discuti il parere
Forum
Leggi e sentenze
Siti di interesse
  Esami precedenti
Home page
 Cerca nel sito
 


MAILING LIST
Per essere gratuitamente informato sulle nostre pubblicazioni, le offerte formative e le novità giurisprudenziali
clicca qui per iscriverti



Pareri Motivati di Diritto Civile
Edizione 2009


Pareri motivati di Diritto Penale
Edizione 2009


Nell' espropriazione presso terzi va pignorata la somma del debito
Cass. III sez. pen. Sentenza n. 1688/09

La Corte di Cassazione ha stabilito: “nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di denaro, oggetto del pignoramento è la somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva”.
Infatti: “nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro, oggetto del pignoramento è la somma di denaro, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva. Ne consegue che la banca presso la quale è avvenuto il pignoramento di somme di denaro è obbligata a vincolare l’intero suo debito nei confronti del debitore esecutato e non solo l’importo indicato dall’esecutante ai sensi dell’art. 543, secondo comma c.p.c.”.