In caso di incidente stradale la confessione del conducente non è piena prova
Cass. III sez. civ. Sentenza n. 1680/08
La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di responsabilità civile automobilistica se una delle parti confessa la propria responsabilità non è possibile assegnare a tale confessione valore di piena prova neppure nei confronti di chi ha reso la confessione, infatti, la confessione, può essere solo liberamente apprezzata da giudice come previsto dall'art. 2733 comma terzo del codice civile senza che si possa ipotizzare una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna di chi ha confessato e l'assoluzione dell'assicuratore.
La Cassazione ha spiegato che: "se unico è il fatto che genera la responsabilità, l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non può condurre a risultati diversi per l'uno e per l'altro dei coobbligati, senza che la decisione manifesti un'insanabile contraddizione interna”.