Il danno alla reputazione, in caso di protesto illegittimo, va risarcito solo se è grave
Cass. Sez. civ. sentenza n. 15224/2010
La Corte di Cassazione ha stabilito che: “la sola illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno". Per la Corte sono necessarie "la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente".