Va multato e sospeso il medico che pubblicizza la sua attività senza autorizzazione
Cass. Sez. civ. sentenza n. 14652/2010
La Cassazione ha stabilito che il medico che senza autorizzazione pubblicizza la sua attività commette non solo un illecito disciplinare ma anche un illecito amministrativo infatti: “la legge del 5 febbraio 1992, n. 175, recante “norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” – si legge dalla motivazione della sentenza - comminando la sospensione dall’esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l’autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare; e che pertanto va escluso che detta legge abbia comportato la tacita abrogazione dell’art. 201 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (…), che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da esso previste”.