La gelosia ossessiva e patologica non fa diminuire la pena in caso di reato di maltrattamenti
Cass. Sez. civ. Sentenza n. 12621/2010
La Cassazione ha stabilito che in tema di maltrattamenti, non viene diminuita la pena se l’imputato soffre di gelosia ossessiva perché questa situazione non diminuisce infatti la capacità di intendere e di volere e quindi di rispondere per le azioni commesse che si riconducono al reato di maltrattamenti. Infatti per la Suprema Corte: “in tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionati di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica a autocritica, e che agiscono come modulatori dell’istintualità e dell’impulsività”. Pertanto “l’indebolimento dei freni inibitori, o l’attenuazioni della loro funzionalità in determinate aree sensibili (quali la “possessività sospettosa” nella gelosia), se non dipendente da un vero e proprio stato patologico, non sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere e quindi sulla imputabilità”.