Non può essere risarcito il lavoratore che si infortuna sotto casa
Cass. Sez. Lavoro sentenza n. 10028/2010
La Cassazione ha ritenuto che l’infortunio in itinere per poter essere indennizzato postula il suo verificarsi su strada pubblica mentre l’indennizzo deve essere escluso se si verifica in luoghi di proprietà esclusiva del lavoratore, dell’assicurato o in luoghi di proprietà comune quali scale, portili condominiali, il portone di casa o viali di complessi residenziali. Il risarcimento è ottenibile solo se l’incidente si verifichi “ in luoghi in cui la parte non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti”.