SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 22 gennaio – 15 febbraio 2008, n. 3797
(Presidente Carnevale – Relatore Panzani)
Svolgimento del processo
C. T. chiedeva la
separazione con addebito dal marito G. A. a fronte del matrimonio
concordatario contratto il 28.6.1975. Il G.
aderiva alla domanda di separazione, ma si opponeva all’attribuzione
dell’addebito. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea ed assegnava la casa
coniugale alla C..
La Corte d’appello de L’Aquila accoglieva parzialmente l’appello del G.
condannando la C. al versamento in favore di quest’ultimo di un assegno mensile
di mantenimento pari ad euro 300, oltre rivalutazione. Osservava che era
fondata la pronuncia dell’addebito alla luce dell’accertato comportamento
offensivo e violento del G. nei confronti della
moglie, anche per motivi futili. Non vi erano ragioni per ritenere compiacenti
le deposizioni dei numerosi testi a carico e d’altra parte il carattere
violento e prevaricatore del G. era stato confermato
dalle sentenze del Tribunale di Teramo e della Corte d’appello de L’Aquila che
l’avevano condannato per il delitto di maltrattamenti in danno del coniuge.
L’assegnazione della casa di abitazione alla moglie era giustificata per
evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in
cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che
abitavano nello stesso stabile (la sorella ed uno dei nipoti), anche se
dall’unione non erano nati figli e la moglie risultava proprietaria di altri
immobili, a differenza del G. che era soltanto comproprietario dell’alloggio
adibito a casa coniugale. Tuttavia la Corte riteneva di
ovviare alle difficoltà che il G., non più giovane per essere nato nel
1948, essendo stato posto in mobilità avrebbe incontrato nella ricerca di un
nuovo lavoro, riconoscendogli un assegno di mantenimento a carico della moglie
nella misura di euro 300 mensili.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione la C. T. articolando un unico
motivo. Resiste con controricorso il G., che ha proposto ricorso incidentale
anch’esso con unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso principale la C. deduce violazione dell’art. 156, co. 1, n.
3, c.c. per aver la Corte d’appello pronunciato la separazione con addebito al
G. e riconosciuto il diritto dello stesso ad un assegno di mantenimento contro
il divieto di legge.
Con il ricorso incidentale il G. deduce violazione di legge e difetto di
motivazione, senza indicare le norme violate. Osserva che correttamente la
Corte territoriale ha ritenuto di porre l’assegno a carico della moglie, tenuto
conto delle condizioni economiche del ricorrente incidentale. Tale assegno non
violerebbe il divieto di legge perché non sarebbe un assegno di mantenimento,
vietato dall’art. 156, ma avrebbe funzione alimentare. Sarebbe invece
illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito la casa
coniugale alla moglie. Le esigenze affettive della C., riconosciute dalla Corte
d’appello, sarebbero nulla rispetto alle difficoltà in cui versa il G. che, avendo perso il lavoro, non è in grado di disporre di
altra abitazione.
2. Il ricorso principale è fondato.
L’art. 156, primo comma, condiziona il riconoscimento dell’assegno di mantenimento
al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario
dell’assegno stesso. Né potrebbe trovare accoglimento la tesi del
controricorrente che sostiene che non si tratterebbe di assegno
di mantenimento, ma di assegno avente carattere alimentare, in contrasto con il
contenuto delle domande svolte in giudizio e l’espressa motivazione della Corte
territoriale.
Il ricorso incidentale è inammissibile. Esso infatti è
stato notificato oltre i termini di legge, il 5 ottobre 2005, essendo stato
notificato il ricorso principale il 7.7.2005.
La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio nella parte in cui ha
condannato la C. al versamento in favore del G. dell’assegno
di mantenimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del G. e
liquidate in euro 1.600, di cui euro 1.500 per onorari.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i
ricorsi, accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile l’incidentale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte
in cui ha condannato la C. al versamento di un assegno di mantenimento in
favore del G.; condanna il G. alle spese, liquidate in euro 1.600, di cui euro
1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.