Ha diritto agli alimenti il figlio maggiorenne tossicodipendente
Cass. Sez. civ. Sentenza n. 1761/08
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 28 gennaio 2008, n. 1761
Svolgimento del processo
1. - Il Tribunale di
Napoli, con decreto del 17 ottobre 2002, in accoglimento del ricorso di T.L., già obbligato, in forza di sentenza di cessazione
degli effetti civili del matrimonio pronunciata il 26 marzo 1994, alla
corresponsione dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge S.P. e di
mantenimento del proprio figlio G., nato nel ***, maggiorenne ma non
economicamente sufficiente, rispettivamente nella misura di L. 200.000 e di L.
450.000, esonerò il T. dall'obbligo di corrispondere l'assegno in favore del
figlio, mentre rigettò la domanda riconvenzionale della S. e del figlio diretta
ad ottenere un aumento dell'assegno divorzile e di quello di mantenimento.
2. - Contro detto decreto proposero reclamo sia la S. che T.G.: la prima chiedendo la
modifica in melius dell'importo dell'assegno divorzile; il secondo instando, in
via principale, per l'affermazione dell'obbligo di T.L. di continuare al suo
mantenimento e, in via subordinata, per l'accertamento dell'obbligo del padre
di corrispondergli gli alimenti ex art. 433 c.c., nella misura di Euro 464,81 o
di altra ritenuta equa.
3. - La Corte d'appello di
Napoli, con decreto depositato il 1 aprile 2003, in parziale accoglimento del
reclamo, ha elevato l'importo dell'assegno divorzile in favore della S. da L.
200.000 ad Euro 206,58 mensili, oltre agli adeguamenti ISTAT nel frattempo
intervenuti a far tempo dalla domanda proposta dalla
S.; ha confermato nel resto il decreto impugnato e ha dichiarato interamente
compensate tra le parti le spese del doppio grado.
3.1. - Circa la revisione dell'assegno di divorzio, la Corte partenopea -
premesso che la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, e succ. modif., non
esaurisce il concetto di giustificati motivi con il solo mutamento delle
condizioni economiche degli ex coniugi, bensì ha esclusivo riguardo alla
sopravvenienza di nuove circostanze che siano tali da mutare l'assetto degli
interessi fissato dalla sentenza di divorzio (come, da esempio, l'accertato
aumento del costo della vita che renda irrisorio l'assegno liquidato) - ha
rilevato che T.L. aveva percepito l'indennità di fine rapporto senza nulla corrispondere
all'ex coniuge e che il medesimo viveva nella ex casa coniugale senza aver mai
corrisposto il canone per il godimento della metà dell'appartamento in
proprietà della S..
La Corte d'appello non ha
ritenuto fondata l'obiezione che quest'ultima ben avrebbe potuto esercitare i
suoi diritti in via autonoma anziché richiedere un aumento dell'assegno di
divorzio. La percezione dell'indennità di fine rapporto
ed il godimento di un immobile di proprietà parzialmente altrui costituiscono
infatti - hanno precisato i giudici del reclamo - motivi sopravvenuti che
giustificano la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, in misura
peraltro limitata al doppio di quanto liquidato dal Tribunale in sede di
divorzio (L. 200.000 mensili, la cui modestia "è già di per sè motivo di
adeguamento in relazione agli oggettivi mutamenti del costo della vita anche
tenuto conto delle variazioni degli stessi indici ISTAT"), anche perchè la
S. non aveva dato dimostrazione dei cespiti da cui traeva i mezzi di sussistenza.
Quanto
alla cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere l'assegno di
mantenimento in favore del figlio G., la Corte d'appello ha ritenuto irrilevanti le considerazioni
svolte dalla difesa del reclamante sulle difficoltà di G., in ragione delle sue
condizioni psicologiche, aggravate dal suo stato di ex tossicodipendente, a
ricercare e a mantenere uno stabile lavoro. E tanto perchè - si osserva -
costui, non solo ha ormai raggiunto l'età di quasi *** anni e non svolge da
molto tempo alcuna attività di studio, ma ha anche già
intrapreso un'attività lavorativa dipendente (guardia giurata a ***, ma solo
per alcuni mesi) ed imprenditoriale (attività di edicolante in proprio),
anch'essa dimessa dopo circa un anno, dimostrando in tal guisa di essere in grado
di sapersi rendere economicamente autosufficiente.
Secondo
la Corte territoriale, sarebbe pertanto venuto meno qualsiasi obbligo di
mantenimento a carico dei genitori, non potendosi ritenere che il reclamante
senza sua colpa non sia in grado di procurarsi i mezzi per il suo sostentamento. Se poi tale incapacità dipenda da difficoltà caratteriali o dall'uso di sostanze
stupefacenti, si da versare in stato di impossibilità assoluta (peraltro non
dimostrata e smentita dalle stesse occasioni di lavoro in precedenza
menzionate), solo in questo caso - hanno concluso i giudici del reclamo - egli
potrebbe richiedere la prestazione alimentare ex art. 433 c.c..
Ma tale domanda è stata ritenuta
inammissibile "in considerazione non solo della sua novità, ma anche della
diversità dei presupposti tra assegno di mantenimento ed alimenti". 4. -
Per la cassazione del decreto della Corte d'appello T.L.,
con atto notificato l'11 maggio 2004, ha interposto ricorso straordinario ex
art. 111 Cost., sulla base di due motivi.
Hanno resistito, con
controricorso, S.P. e T.G., i quali, a loro volta,
hanno proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, illustrati con
memoria in prossimità dell'udienza.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo
(violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9), T.L. si duole che, in accoglimento della domanda
riconvenzionale della S., il giudice del reclamo abbia aumentato la misura
dell'assegno di divorzio da corrispondere all'ex moglie. Secondo il ricorrente,
a giustificare la revisione dell'assegno di divorzio
non è di per sè sufficiente una modificazione delle condizioni economiche di
uno degli ex coniugi, ma occorre anche che tale modificazione sia idonea ad
immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento
sull'assegno, in aderenza alla correlativa funzione assistenziale. Ora, nel
giudizio di divorzio era stato accertato - a giustificazione dell'assegno
stabilito nell'importo di L. 200.000 mensili a favore della moglie - che la S. era
comproprietaria con il marito dell'immobile già destinato ad abitazione
familiare ed esclusiva proprietaria di un appartamento donatole dalla madre;
che il T. aveva percepito (nel 1990) un reddito di L. 37.740.000, mentre la S.
svolgeva, ma senza sufficiente stabilità, un'attività lavorativa presso un
magazzino di materiali per l'edilizia gestito dal
fratello. Rispetto a tali condizioni, analiticamente valutate nella sentenza di
divorzio, nessun mutamento deduceva e provava la S.. Erroneamente la Corte d'appello
avrebbe accolto la domanda, sul presupposto che la percezione dell'indennità di
fine rapporto ed il godimento dell'immobile comune costituissero giustificati
motivi sopravvenuti.
Ad avviso del ricorrente,
non si sarebbe verificata la sopravvenienza di fatti idonei ad immutare la
situazione preesistente di equilibrio tra le parti
realizzata dalla sentenza di divorzio, non essendosi modificata in melius la
condizione economica del T. nè determinato un nuovo stato di bisogno della S..
Miglioramenti sopravvenuti delle condizioni economiche dell'obbligato non
sarebbero nè la percezione dell'indennità di fine rapporto nè il godimento
gratuito della casa comune. Dell'indennità spetta infatti
alla S. il 40% e la casa comune era già stata assegnata al T. con la
separazione, sicchè non costituisce un fatto sopravvenuto.
1.2. - Con il secondo
motivo, il medesimo ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, dolendosi
che la Corte d'appello abbia illegittimamente statuito in
ordine alle spese processuali dei giudizi.
2.1. -
Con il primo motivo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione
della L. n. 898 del 1970, art. 9, ed omessa o perplessa motivazione su
punto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn.
3 e 4), ci si duole che la Corte d'appello abbia limitato l'aumento
dell'assegno al doppio di quello stabilito nel 1994 in sede di divorzio. Tale
statuizione non rispetterebbe la ratio della norma, poiché l'aumento
riconosciuto non è proporzionale all'aumento del costo della
vita intervenuto nei dieci anni successivi al divorzio. Vi sarebbe un
obiettivo contrasto logico tra il ragionamento svolto dalla Corte e le
conclusioni cui essa giunge, perchè prima riconosce la necessità di un
adeguamento dell'assegno di divorzio già per il solo fatto che sia aumentato il costo della vita, poi conferma tale
necessità anche per i vantaggi conseguiti dal T. ed in conclusione si limita a
portare l'assegno ad Euro 206,58 mensili. Non sarebbe ragionevole penalizzare
la S. per la mancata esibizione della denuncia dei redditi, quando tale trascuratezza era tutto sommato comprensibile dato il
contesto sociale nel quale ella vive e le sue difficoltà economiche. Del resto,
l'adempimento fiscale doveva esser fatto soltanto per il 50% della casa comune,
essendo l'appartamento donatole dalla madre adibito ad
abitazione primaria. Il reclamo avrebbe dovuto essere
accolto integralmente, con l'aumento dell'assegno ad Euro 413,16, oltre ISTAT.
2.2. - Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione
della L. n. 898 del 1970, artt. 6 e 9, dell'art. 30 Cost., e degli artt. 147, 148 c.c., e
art. 155 c.c., comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) lamenta che la Corte
territoriale abbia esonerato T.L. da qualunque obbligo
di contribuzione nei confronti del figlio G., non avendo considerato che
questi, pur da tempo maggiorenne, è persona non ancora in grado di inserirsi
nel mondo del lavoro in ragione delle sue condizioni psicologiche, aggravate
dallo stato di ex tossicodipendente. Tanto sarebbe dimostrato dal fatto che G.,
pur essendo - con enorme sforzo della madre e dei di lei familiari - riuscito a
reperire alcune occupazioni, non ha potuto mantenerle ed è tutt'ora a carico
della madre e con essa convivente.
2.3. - Con il terzo motivo
(violazione e falsa applicazione dell'art. 433 c.c., e
art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce che la
richiesta di alimenti costituisce un minus necessariamente
ricompreso in quello di mantenimento. Essa, pertanto, non costituisce domanda
nuova - come erroneamente ha ritenuto la Corte - quando
in primo grado sia stato domandato l'assegno di mantenimento. Sussiste,
inoltre, la violazione dell'art. 433 c.c., in quanto
la Corte d'appello, pur avendo sostanzialmente riconosciuto sussistente
l'incapacità del figlio G. di rendersi indipendente economicamente, dovuta a
difficoltà caratteriali ed all'uso di sostanze stupefacenti, avrebbe poi
erroneamente ritenuto che questa incapacità non costituisce valido presupposto
per fondare il diritto agli alimenti.
2.4. - L'ultimo motivo
prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.,
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Giudice del reclamo avrebbe
compensato le spese, in luogo di porle a carico esclusivo del ricorrente.
3. - Preliminarmente, il
ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi
dell'art. 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni
relative allo stesso decreto.
4. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai
controricorrenti sul rilievo che il decreto impugnato sarebbe revocabile e
modificabile in ogni momento, è infondata. Per costante giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo, Sez. 1^, 6 novembre 2006, n. 23673), infatti, il
decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739
c.p.c., alla revisione delle condizioni inerenti ai
rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha
carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai
sensi dell'art. 111 Cost..
5. - Il primo motivo del
ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale - i quali possono essere esaminati congiuntamente, essendo
riferiti entrambi, sia pure mirando ad esiti opposti, allo stesso capo della
decisione impugnata - sono inammissibili.
Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dalla L. n. 898
del 1970, art. 9, - postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta
modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto
patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo
dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche
di entrambe le parti (Casa., Sez. 1^, 2 maggio 2007, n. 10133).
Nella specie, la Corte di
merito ha accertato il concomitante sopravvenire di due motivi giustificanti la
revisione, nella direzione dell'aumento dell'importo
dell'assegno postmatrimoniale da L. 200.000 mensili (fissate nel 1994) ad Euro
206,58 mensili (pari alle vecchie L. 400.000), somma ritenuta idonea a
consentire all'ex coniuge un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza
di matrimonio: (a) la perdita del potere di acquisto dell'assegno così come
originariamente stabilito, tenuto conto degli oggettivi mutamenti del costo
della vita e delle variazioni ISTAT, tanto più evidenti al cospetto di un
assegno stabilito in misura modesta; (b) il miglioramento delle condizioni
economiche del coniuge obbligato a corrisponderlo, in ragione sia della
percezione, successivamente al divorzio, dell'intero importo dell'indennità di
fine rapporto, senza nulla corrispondere all'altro coniuge, sia del persistere
del pieno e gratuito godimento di un immobile (l'abitazione familiare) di cui
la beneficiaria dell'assegno è comproprietaria.
Nel pervenire ad un aumento
dell'importo dell'assegno post-matrimoniale, la Corte d'appello ha fatto
corretta applicazione del richiamato principio, giudicando, con logico e
motivato apprezzamento, che tanto l'insufficienza dell'importo goduto a causa
dell'aumento del costo della vita nel corso del decennio quanto il
miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato (sotto forma di
percezione dell'intero trattamento di fine rapporto e di continuata
utilizzazione gratuita di un immobile di proprietà indivisa) sono fattori
idonei ad alterare l'assetto dato ai rapporti economici tra le parti al momento
della precedente pronuncia di attribuzione
dell'assegno.
Deve, al riguardo,
ulteriormente premettersi che (nella disciplina, applicabile ratione temporis,
anteriore a quella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40) il decreto con il quale la Corte d'appello provvede, su reclamo delle
parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è
ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., solo per violazione di
legge, cui è riconducibile anche l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, la
quale si configura allorché quest'ultima sia materialmente omessa (cioè quando
si verifichi una radicale carenza della stessa), ovvero si estrinsechi in
argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendo del
provvedimento impugnato (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili
o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa) (Cass.,
Sez. 1^, 13 febbraio 2006, n. 3018; Cass., Sez. 1^, 4
settembre 2004, n. 17895).
Nella specie, al di là della indicazione contenuta nella rubrica, con il
motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale - là dove si censura,
da parte di T.L., che la Corte territoriale avrebbe considerato mutamenti delle
condizioni patrimoniali delle parti che tali non sono e, per converso, da parte
di S.P., che l'aumento della misura dell'assegno riconosciuto dal giudice del
reclamo sarebbe insufficiente e non terrebbe conto delle maggiori necessità di
vita della ex moglie e delle sue precarie condizioni socio - economiche - non
si contesta in realtà alcuna violazione di legge, né una radicale carenza di
motivazione ad essa riconducibile, inammissibilmente incingendosi, invece, nel
merito delle valutazioni effettuate dalla Corte d'appello. Ed
infatti, entrambi i ricorrenti si limitano a svolgere critiche sugli
apprezzamenti di fatto espressi dalla predetta autorità giurisdizionale circa
la consistenza delle rispettive situazioni economiche, sollecitandone
sostanzialmente il riesame, non consentito in sede di legittimità.
Inoltre, il T. - il quale
pure contesta che la percezione dell' (intero importo
dell') indennità di fine rapporto ed il permanere del godimento a titolo
gratuito dell'immobile in comproprietà già adibito a casa familiare
costituiscano indici di un sopravvenuto miglioramento della condizione
economica dell'obbligato - non muove alcuna censura al fatto che la Corte
d'appello ha considerato altresì, onde giustificare l'aumento dell'assegno di
divorzio da L. 200.000 ad Euro 206,58 mensili, l'incidenza dell'aumento del
costo della vita nel decennio sulla situazione economica della beneficiarla.
A sua volta, la ricorrente
in via incidentale, nel dedurre che la Corte d'appello avrebbe
erroneamente penalizzato la S. per la mancata esibizione della denuncia
dei redditi, non tiene conto che i giudici del reclamo, con congrua ed adeguata
motivazione, hanno escluso che l'ex moglie avesse dimostrato di avere subito un
peggioramento delle proprie condizioni economiche, diverso ed ulteriore
rispetto a quello derivante dalla diminuzione del potere d'acquisto
dell'assegno di divorzio.
6. - Sfugge alle censure
del ricorrente incidentale la statuizione che conferma l'esonero del padre
dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio
G., nato nel ***. Escludendo il permanere dell'obbligo di mantenimento in favore
del figlio trentatreenne, che più non svolge da molto tempo alcuna
attività di studio e che ha già iniziato a lavorare, sia come dipendente
(guardia giurata, ma solo per alcuni mesi) sia come imprenditore (attività di
edicolante in proprio, anch'essa dimessa dopo circa un anno), la Corte
d'appello si è attenuta al principio - che va qui confermato - secondo cui non
sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorché allo
stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad
espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una
adeguata capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono
dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se
determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento e -conomico, non può far
risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno,
ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni
(Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass.,
Sez. 2^, 7 luglio 2004, n. 12477; Cass., Sez. 1^, 5
agosto 1997, n. 7195).
E' pertanto infondato il
secondo motivo del ricorso incidentale.
7. - Fondato è, invece,
il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si censura che la Corte
d'appello abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda di
alimenti avanzata dal reclamante T.G.. Nel procedimento di revisione
delle condizioni dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne,
promosso dal genitore divorziato per ottenere l'esonero dal relativo obbligo,
la richiesta di alimenti da parte del figlio costituisce un minus
necessariamente ricompreso in quella, dal medesimo avanzata in via
riconvenzionale, di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, non costituisce domanda nuova, vietata in sede di reclamo, quella di alimenti, quando in primo grado, da parte del figlio
convenuto nel giudizio di revisione, sia stato chiesto di non escludere, ma
anzi di innalzare l'importo dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass., Sez. 1^, 16 giugno 1997, n. 5381; Cass.,
Sez. 1^, 19 giugno 1996, n. 5677; Cass., Sez. 1^, 3
marzo 1994, n. 2128). La Corte d'appello, invece, ha ritenuto inammissibile la
domanda di alimenti: per un verso giudicandola,
erroneamente, domanda nuova, e come tale preclusa in sede di gravame; per
l'altro facendo leva sulla diversità di presupposti tra assegno di mantenimento
e alimenti, ma senza considerare che il reclamante aveva addotto, a sostegno
della richiesta in via subordinata, proprio il sopravvenire (per effetto della
perdita dell'assegno di mantenimento) di uno stato di bisogno e l'accampata
impossibilità di provvedere al proprio mantenimento per gravi difficoltà
caratteriali e seri problemi psicologici (con conseguenti ricadute sulla capacità
di reperire e di mantenere stabili occupazioni) dovuti all'essere stato dedito,
in passato, all'uso di sostanze stupefacenti.
8. - La Corte del rinvio,
cui la causa dovrà essere rinviata per effetto
dell'accoglimento, in parte qua, del ricorso incidentale, dovrà pertanto
procedere ad un esame nel merito della domanda di alimenti, verificando se ne
sussistano, in fatto, i presupposti giustificativi, in particolare lo stato di
bisogno del figlio e il non essere il medesimo in grado di provvedere al proprio
mantenimento.
Restano, di conseguenza,
assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto del ricorso incidentale, concernenti la regolazione delle spese
in sede di merito.
Il
giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i
ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed il
primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso
incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara
assorbiti il secondo motivo del principale ed il quarto dell'incidentale; cassa
il decreto impugnato in relazione alla censura accolta
e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli, in
diversa composizione.
Depositato in Cancelleria
il 28 gennaio 2008.